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Caso Eitan: c’è un giudice a Tel Aviv

Il giudice Iris Ilotovich-Segal, disponendo il rientro in Italia di Eitan, si è mosso nel solco del diritto nazionale e delle convenzioni internazionali: un atto razionale e giuridicamente ineccepibile. Ecco perché…

Poiché se ne è parlato ripetutamente, pur trattandosi in fondo di una tragica vicenda privata, sarebbe forse il caso, una volta per sempre, di lasciare fare ai giudici e alle autorità competenti il lavoro che gli è proprio. Ovvero, lo sbrogliare un conflitto che contrappone due famiglie rispetto al destino di un bambino di sei anni. Come è oramai abbondantemente risaputo, il  tribunale della famiglia di Tel Aviv ha stabilito che Eitan Biran, unico sopravvissuto al disastro della funivia del Mottarone, dovrà essere riportato in Italia («suo luogo di residenza abituale»). Il giudice Iris Ilotovich-Segal, nella sua sentenza, ha spiegato che «la corte non ha accettato l’affermazione del nonno che Israele fosse il normale luogo di residenza del minore, né l’affermazione che il minore avesse due residenze regolari – Israele e Italia. Il minore, un bambino di 6 anni, si è trasferito con tutta la sua famiglia in Italia quando aveva solo un mese».

La «residenza abituale», quindi, per il giudice israeliano è costituita dall’Italia, dove il bambino stava crescendo pressoché da sempre. Tuttavia, la questione della domiciliazione effettiva di un minore, ancora incapace di disporre per se stesso, è cosa che va ben al di là dell’applicazione di un astratto principio, rinviando semmai al conflitto di interessi – in questo caso rappresentato dalle due famiglie in contrasto – sull’identità e sul profilo di cittadinanza che il processo educativo (e di socializzazione) concorre a costruire. Una questione di fondo che la giurisprudenza può sbrogliare solo in misura minore, richiamando la contrapposizione tra comunità di origine (così come evocata dai Peleg nel momento in cui richiamano l’ebraicità del bambino, riferendosi poi ad Israele) e società di appartenenza (ovvero laddove una tale identità personale concretamente si costruisce e si manifesta, ossia in Italia).

Facciamo un passo indietro – quindi – verso la cronistoria della vicenda, per poi tornare al suo merito attuale. Eitan Biran nel disastro della funivia del Mottarone, avvenuto il 23 maggio scorso a Stresa, ha perso il padre Amit, 30 anni, che si era trasferito a Pavia nel 2018; la madre, Tal Peleg, 27 anni, tirocinante in psicologia; il fratellino Tom, nato nel 2019 in Italia; i bisnonni paterni, arrivati da Tel Aviv per una visita ai loro congiunti, Barbara Cohen Konisky (61 anni) e Itshak Cohen (82 anni)Scampato alla tragedia e dopo essere stato ricoverato a lungo in ospedale, Eitan è stato affidato dal tribunale di Pavia alla zia paterna, Aya Biran, di 41 anni, professione medico, che vive a Travacò (Pavia) con il marito Or Nirko e due figlie piccole che frequentano la scuola dove sarebbe dovuto andare anche Eitan.

I dissidi tra le due famiglie, i parenti del padre del bambino e quelli di parte materna, sono immediatamente sorti dal momento in cui si doveva decidere a chi assegnare la tutela del piccolo. I nonni materni di Eitan, Shmulik «Shmuel» Peleg, 58 anni (un ex militare, ora consulente di un’azienda di elettronica), e la ex moglie Etty Peleg, si erano opposti all’affidamento del nipote alla zia paterna in Italia, rivendicando sin dall’inizio il fatto che il bimbo sarebbe dovuto crescere in Israele. Dello stesso parere, anche secondo quanto ha dichiarato all’indomani della sottrazione di Eitan da parte del nonno, la zia Gali Peleg, sorella di Tal. Shmuel Peleg e l’ex moglie, subito dopo la decisione del tribunale italiano di affidare la tutela di Eitan ai parenti in Italia, si erano anche rifiutati di restituire il passaporto israeliano del nipotino, nonostante l’ordine del giudice tutelare. Il termine entro il quale consegnare il documento era il 30 agosto. Nulla era accaduto.

Dopo la strage della funivia il nonno di Eitan si era trasferito in Italia per restare vicino al nipote. Secondo le disposizioni del giudice tutelare, poteva incontrarlo due volte a settimana e tenerlo con sé durante il giorno fino a riaffidarlo, nella sera della stessa giornata, alla zia paterna. Cosa che avrebbe dovuto fare anche sabato 11 settembre, quando era andato a prendere Eitan con la promessa di portarlo ad acquistare dei giocattoli, senza però ripresentarsi come altrimenti concordato. Invece, come è stato poi ricostruito dagli inquirenti italiani, Peleg ha raggiunto la Svizzera e poi, da Lugano, con un volo privato noleggiato per circa seimila euro, è tornato in Israele con il nipote.

Le motivazioni che sono state addotte in un primo tempo per la sottrazione del minore, rinviano al fatto che necessitasse di cure specialistiche (così la nonna Etty), offerte dall’ospedale Sheba di Ramat Gan. I Biran-Nirko a ciò avevano controbattuto che la stessa nonna materna fosse implicata nel «sequestro» del nipote. Lo zio paterno Or Nirko aveva infatti affermato che «la famiglia Peleg si rifiuta di dire dove il bambino si trova. Lo nascondono in una specie di buco». Alla domanda se fossero andati all’ospedale Sheba per verificare l’effettiva presenza di Eitan, Nirko aveva risposto che suo fratello, recatosi nel nosocomio, non ne aveva trovato traccia. A seguito del montare di una contesa strettamente interfamigliare, peraltro molto sgradevole anche perché portata alla ribalta dei pubblici riflettori, i Peleg avevano quindi ripetutamente controbattuto che, oltre ad una ragione di stretta misura sanitaria, sussistesse poi l’ulteriore necessità di permettere al nipote di crescere nell’ambiente che consideravano a lui più opportuno, ossia quello ebraico. Anche su questo punto si era da subito innescata una polemica pubblica che scavalcava la vicenda in sé, per contrapporre, su un piano sempre più astratto, le condotte degli uni e quelle degli altri. In una logica di irrazionale fazionalizzazione, tra i sostenitori della prevalenza dell’ebraicità su qualsiasi altro ordine di considerazione e quanti, invece, hanno richiamato la necessità di rispettare le leggi vigenti. La petizione degli affetti, nell’uno caso ma anche a volte nell’altro, è parsa invece piegarsi ad una lettura fortemente strumentale dell’intera vicenda.

Sta di fatto che i Biran nel mentre avevano inoltrato un’istanza al tribunale competente di Tel Aviv per ottenere il riaffido del bambino. L’atto era motivato in base all’articolo 29 della Convenzione dell’Aia, che consente al titolare del diritto di affido di rivolgersi direttamente al tribunale per chiedere il rientro del minore sottratto (considerando tale l’individuo che non abbia ancora compiuto i sedici anni), anche senza l’intermediazione di altre autorità. La Convenzione, istituita nel 1980, è il complesso delle norme giuridiche che si occupano delle procedure relative agli aspetti civili concernenti la sottrazione internazionale dei minori. Ha come duplice fine l’«assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente» e il «garantire che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti». Per diventare operativa, oltre a dovere essere formalmente sottoscritta dai paesi aderenti, deve anche essere attivata con un’apposita legge nazionale, che ne recepisca lettera e ispirazioni nella giurisprudenza dello Stato.

Se l’Italia l’ha resa effettiva con la legge numero 64 del 15 gennaio 1994, Israele lo aveva fatto ancora prima, nel 1991. La legge israeliana di attuazione, identificando il suo obiettivo prioritario nel ripristino dello status quo antecedente,  altrimenti alterato dalla sottrazione, intende agevolare i tribunali dell’altro paese affinché possano affrontare con gli opportuni strumenti qualsiasi controversia relativa alla custodia e all’affidamento del minore. La legge voluta dalla Knesset, la 5751-1991 del 29 maggio 1991 (relativa al «ritorno dei minori sottratti»), designa il tribunale della famiglia quale corte autorizzata a giudicare le cause relative all’applicazione della Convenzione. In conformità all’articolo 16 della Convenzione dell’Aia, dopo che il governo ha ricevuto la notifica di un trasferimento illecito o del trattenimento illegale di un minore, nessuna decisione sul merito dei diritti di affidamento del minore può essere assunta. Pertanto, qualsiasi procedimento relativo all’affidamento dei minori, sia nei tribunali civili che religiosi in Israele, cesserà fino a quando non sarà presa una decisione sullo status del rimpatrio ai sensi della Convenzione. Tradotto in altre parole: riconoscendo l’illecito in corso – la sottrazione del minore – Israele dichiara che nessuna decisione legale, lecita e legittima può essere licenziata e quindi praticata sul suo territorio, poiché essa compete ai tribunali del paese da cui la persona è stata sottratta. L’unica competenza in materia, per l’appunto, è quella di decidere, in base al riscontro dei fatti, se la sottrazione si è realmente verificata.

Queste disposizioni (come  altre ancora), che possono sembrare un po’ anodine o capziose per chi non frequenta abitualmente la giurisprudenza, applicano invece rigorosamente i quarantacinque articoli della Convenzione dell’Aja. Tra di essi, il riscontro che «lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio)» devono avere «entrambi ratificato o aderito alla Convenzione, avendo reciprocamente accettato l’adesione dell’altro Stato». Per la Convenzione, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto fatto illecito «quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro». A tale riguardo, «ogni persona, istituzione o ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore». Inoltre, le autorità giudiziarie competenti devono procedere d’urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore e comunque non oltre il termine di sei settimane dalla data d’inizio del procedimento. La durata di sei settimane si riferisce al primo grado di giudizio. Anche se l’ordine di ritorno è stato emesso tempestivamente in primo grado, l’eventuale fase di appello può tuttavia far allungare l’intera procedura. Per emettere l’ordine di ritorno il giudice dello Stato rifugio deve comunque verificare una serie di elementi tra cui il riscontro del fatto che prima della sottrazione il minore avesse effettivamente la residenza abituale nello Stato in cui si chiede il ritorno; se il soggetto che presenta la domanda di ritorno è titolare della responsabilità genitoriale; se la sottrazione è stata fatta senza il consenso del soggetto titolare della responsabilità genitoriale.

Tutti e tre gli elementi, nel caso della sottrazione di Eitan Biran, sussistono. In sostanza, il tribunale di Tel Aviv non si è pronunciato nel merito dell’affidamento, materia che non gli competeva. Ha invece deliberato affinché riguardo alla famiglia affidataria sia a pronunciarsi il tribunale che ne ha l’effettiva giurisdizione, quello italiano, che potrà eventualmente rideterminare chi debba essere il tutore e quale sia il «migliore interesse» del minore. La procedura adottata dalla corte israeliana ottempera quindi non solo ai dispositivi previsti dalla Convenzione sottoscritta alcuni decenni fa ma anche alla legge nazionale. Se le cose fossero andate altrimenti, il giudice avrebbe egli stesso derogato dalle norme vigenti. Non a caso, è stato chiamato ad esprimersi sull’aderenza o meno di un atto (la sottrazione) alle disposizioni di diritto d’Israele. Queste ultime, è bene sempre ricordarselo, incorporano anche principi e norme di tutte le convenzioni, degli accordi, dei trattati internazionali che Gerusalemme ha liberamente sottoscritto dal 1948 ad oggi. In altre parole, è diritto nazionale anche l’insieme delle disposizioni che derivano dallo spirito della legislazione internazionale alla quale si è aderito.

Al tribunale non competeva, e quindi non ha pronunciato, una valutazione su materie che non sono immediatamente normate dalla giurisprudenza, a partire dal richiamo, invece ripetutamente avanzato dai nonni materni, di crescere il bambino «secondo le tradizioni del suo popolo». Da questo punto di vista, per la legislazione israeliana il titolare (il «centro di imputazione») di diritti fondamentali non è una comunità allargata, il «popolo», e neanche una «famiglia», ma l’individuo stesso, ovvero Eitan. Secondo un procedimento liberale che è pienamente assunto dentro il diritto positivo israeliano, che è altra cosa dal diritto ebraico in quanto tale.

Anche per una tale ragione – è bene capirsi – Israele è un moderno Stato democratico, non avendo nulla da spartire con i sogni (e gli incubi) teocratici professati da certuni, soprattutto in Medio Oriente.  Le petizioni affettive e identitarie sono un aspetto legittimo dell’indole umana ma il potere, a partire da quello giudiziario, è “giusto” nel suo operare se applica con solerte cognizione il contenuto e lo spirito delle leggi volute dal parlamento, unica garanzia di una possibile giustizia, tale perché quanto meno accettabile ai più. Il conflitto sulla “custodia” di Eitan è tra distinte persone, non tra diverse concezioni della vita. E ciò che conta è garantire il suo effettivo benessere, non altro. Lo Stato contemporaneo incorpora in sé tradizioni, culture e storie delle collettività che ne fanno parte, incaricandosi di tradurle anche in atti concreti. Ma la sua prassi di cittadinanza, se rimanda ad una comune «identità», non può essere specificata se non attraverso il rigoroso rispetto di quelle norme che si è dato esso stesso, nel corso del tempo, agendo al proprio interno, tra i cittadini, così come nella comunità internazionale.

Claudio Vercelli
collaboratore

Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.


1 Commento:

  1. Buongiorno sig Vercelli, articolo ineccepibile, la legge è la legge. Non voglio fare il solito italiano buonista che cerca sempre un cavillo per appellarsi, ma qui siamo di fronte ad un patriota che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di mettere al riparo ciò che restava della sua amata figlia e di una parte importante della propria vita. Inizialmente ho condannato il nonno di Eitan, ma seguendo le interviste rilasciate ho visto un uomo che ha messo tutto se stesso a disposizione di Eitan e cercare di risarcirlo dell’amore che i suoi genitori non potranno più dargli. Probabilmente il posto giusto per Eitan è quello vicino alle cugine e agli zii. E credo sia stata proprio la consapevolezza di ciò, ed il dolore per il distacco che ne consegue, a fare perdere il controllo a nonno Peleg.
    La mia speranza è quella che non venga condannato e che gli venga lasciata la possibilità di mantenere i contatti con l’amato nipote. Grazie


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